Regolamento›Titolo XIV
Art. 643
645 / 664In vigore dal 3 giu 1924
I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere periodicamente trasmessi alle autorità competenti, ai termini del presente regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anche se negativi.
Gli elenchi mediante i quali debbono, di regola, essere accompagnati documenti o titoli di spesa allo scopo di accertarne la consegna da uno ad altro ufficio, possono essere sostituiti da altro mezzo di trasmissione che garantisca e comprovi parimenti il sicuro recapito dei documenti e titoli medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-643