RegolamentoCapo V

Art. 638

In vigore dal 3 giu 1924
Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle amministrazioni centrali a quella del demanio, per la iscrizione di essi nelle scritture demaniali e per le ulteriori operazioni occorrenti per realizzare i crediti medesimi, sono applicabili le norme e i procedimenti stabiliti per gli altri crediti dello Stato nel capo IV del titolo VI del presente regolamento; salvo che si tratti di annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, nel qual caso l'amministrazione deve promuovere una decisione della Corte dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-638

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 638 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo