Regolamento›Capo IV
Art. 633
In vigore dal 26 ago 1995
Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti:
per l'entrata:
nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa;
nelle matrici dei vaglia del tesoro;
per l'uscita:
nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti.
La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa dei conti stessi.
La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-633