Art. 633
RegolamentoCapo IV

Art. 633

339 / 664
In vigore dal 26 ago 1995
Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti: per l'entrata: nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa; nelle matrici dei vaglia del tesoro; per l'uscita: nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti. La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa dei conti stessi. La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-633