RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 611

In vigore dal 3 giu 1924
Il conto è reso alla Corte, o direttamente, od a mezzo dell'amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto, o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio per qualunque causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-611

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Art. 611 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo