Regolamento›Titolo XIII›Capo I
Art. 614
In vigore dal 3 giu 1924
Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il contabile o suoi aventi causa:
a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall' e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800;
b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.
Si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione.
Può anche il pubblico ministero procedere a termini del citato della legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'amministrazione interessata.
Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma del detto , l'amministrazione non può più ordinare la formazione del conto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-614