Art. 615
RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 615

638 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-615