RegolamentoCapo II

Art. 241

In vigore dal 28 dic 1955
Le tesorerie, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del ministero delle finanze. Tra la madre e la figlia delle quietanze è inserita una scala graduata gemella dei valori.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-241

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Art. 241 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo