Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 237
In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti di riscossione, mentre dipendono dalle amministrazioni cui rispettivamente appartengono le entrate, sono sottoposti, per quanto concerne l'adempimento dei loro obblighi, a speciale vigilanza del direttore generale del tesoro, il quale, quando scorga ritardo od altra, irregolarità, può promuovere misure di rigore contro di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-237