Regolamento›Capo II
Art. 239
In vigore dal 3 giu 1924
I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza.
Nei casi di smarrimento, alterazione o distrazione di fogli, anche non adoperati, o di alcuna parte di essi, l'amministrazione può sottoporre l'agente ad una multa, nella misura da lire 50 a 500; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-239