Regolamento›Capo II
Art. 243
In vigore dal 5 set 1961
Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti ultimo comma e 241, debbono avere, senza riguardo alla diversità delle entrate, un numero continuativo per la tesoreria centrale e per ogni sezione di tesoreria e per esercizio, e debbono indicare:
a) il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell'ente per conto del quale è fatto il versamento;
b) la somma versata, in tutte lettere ed in cifre;
c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui è da applicarsi la somma versata;
d) la specie dei valori versati, cioè se oro, scudi, altre valute, o titoli di spesa pagati;
e) la data in cui sono rilasciate.
A cura dei tesorieri l'importo delle quietanze deve essere convalidato mediante punzonatura di garanzia ed altro procedimento meccanico diretto alla indelebile impressione dell'importo medesimo, sia sulle matrici che sulle figlie.
La indicazione del procedimento per tale convalida e delle relative modalità d'attuazione è effettuata con decreto del Ministro per il tesoro.
A cura dei tesorieri la scala graduata dei valori della quietanza dovrà essere simultaneamente perforata in relazione alla somma per la quale viene emessa la quietanza medesima sia sulla, matrice che sulla figlia.
Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce.
Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti amministrazioni.
Pei versamenti riferibili a più capitoli o gruppi di capitoli di entrata di una stessa amministrazione si rilascia una sola quietanza, apponendovi a tergo la distinzione dei vari capitoli o gruppi, e della somma a ciascuno di essi applicabile in relazione a quanto è prescritto di sopra alla lettera c).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-243