RegolamentoCapo II

Art. 238

In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti emanati pei diversi servizi. Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-238

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