RegolamentoCapo II

Art. 244

In vigore dal 1 mar 1994
Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale. Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-244

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Art. 244 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo