RegolamentoCapo II

Art. 249

In vigore dal 3 giu 1924
In nessun caso è permesso ai tesorieri di dare copia delle quietanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-249

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Art. 249 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo