RegolamentoCapo II

Art. 250

In vigore dal 16 set 1993
1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale. 2. La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-250

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 250 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo