Art. 250
RegolamentoCapo II

Art. 250

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In vigore dal 16 set 1993
1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale. 2. La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-250