Regolamento›Capo III
Art. 252
In vigore dal 3 giu 1924
Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.
I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.
Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti.
I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-252