Regolamento›Capo III
Art. 257
In vigore dal 3 giu 1924
Gli uffici provinciali e compartimentali, ricevuti i conti degli agenti da essi rispettivamente dipendenti, li esaminano e ne accertano la regolarità in confronto dei documenti che debbono esservi allegati e degli altri elementi che essi possiedono, rilevano se qualcuno degli agenti, per ritardato versamento, sia incorso nella multa e nelle altre penalità comminate dall' del presente regolamento, provvedono all'applicazione delle multe e penalità stesse a norma del successivo e allibrano i risultati di tali conti nei relativi registri.
Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni agente e per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da riscuotere, non che i versamenti fatti in tesoreria, secondo i risultati dei conti degli agenti riveduti ed accertati.
Tale prospetto è trasmesso dai detti uffici provinciali o compartimentali, non più tardi di 10 giorni dalla fine del periodo, alla rispettiva amministrazione centrale, insieme coi conti degli agenti e coi documenti giustificativi quando il prospetto si riferisca all'ultimo periodo dell'esercizio o si sia verificato cambiamento di gestione.
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