Regolamento›Capo III
Art. 260
In vigore dal 3 giu 1924
La direzione generale del tesoro, ricevuti dalle intendenze di finanza i conti di cui al precedente , li esamina in confronto agli elementi che sono in suo possesso, ed accertatane la regolarità, allibra i risultati di tali conti nei suoi registri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-260