Regolamento›Capo IV
Art. 263
In vigore dal 3 giu 1924
I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate debbono venir classificati in crediti:
a) la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa;
b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento;
c) incerti perché giudiziariamente controversi;
d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione;
e) riconosciuti assolutamente inesigibili.
I crediti indicati alle lettere a) b) c) continuano a essere riportati nella contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti.
I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente , dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, affinché questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti.
I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-263