Art. 263
RegolamentoCapo IV

Art. 263

326 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate debbono venir classificati in crediti: a) la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa; b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento; c) incerti perché giudiziariamente controversi; d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione; e) riconosciuti assolutamente inesigibili. I crediti indicati alle lettere a) b) c) continuano a essere riportati nella contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti. I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente , dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, affinché questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti. I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi .
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