Art. 241
RegolamentoCapo II

Art. 241

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In vigore dal 28 dic 1955
Le tesorerie, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del ministero delle finanze. Tra la madre e la figlia delle quietanze è inserita una scala graduata gemella dei valori.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-241