Regolamento›Capo II
Art. 241
58 / 664In vigore dal 28 dic 1955
Le tesorerie, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del ministero delle finanze.
Tra la madre e la figlia delle quietanze è inserita una scala graduata gemella dei valori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-241