Art. 3

In vigore dal 13 dic 1923
Il Consiglio di amministrazione della Regia scuola commerciale in Gorizia si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di un delegato per ciascuno dell'Amministrazione provinciale del Friuli, del comune di Gorizia e della Camera di commercio e industria di Gorizia. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio di amministrazione quegli altri Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 10,000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Istituzione in Ente autonomo con personalita' giuridica della pubblica scuola di commercio in Gorizia. — Testo vigente | Portale Normativo