Art. 1

In vigore dal 13 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Veduta la legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale ed il relativo regolamento sull'istruzione media commerciale, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431; Veduta la legge 7 aprile 1921, n. 439, ed il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, sul trattamento economico del personale delle Regie scuole medie commerciali; Veduto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185, per l'assimilazione del personale delle scuole delle nuove provincie; Vista la deliberazione in data 27 dicembre 1922 con la quale la Giunta provinciale di Gorizia ha stabilito un contributo annuo di L. 20,000 a favore della Regia scuola commerciale di Gorizia e si è assunto i 20/40 delle spese per la fornitura di acqua, luce e riscaldamento; Vista la deliberazione in data 2 agosto 1922, con la quale il comune di Gorizia ha stabilito un contributo annuo di L. 16,000 a favore della Regia scuola commerciale di Gorizia e si è assunto i 16/40 delle spese per la fornitura di acqua, luce e riscaldamento; Vista la deliberazione in data 3 settembre 1922, con la quale la Camera di commercio di Gorizia ha stabilito un contributo annuo di L. 4000 a favore della Regia scuola commerciale di Gorizia e si è assunto l'obbligo di fruire ad essa i locali e di sostenere i 4/40 delle spese per la fornitura di acqua, luce e riscaldamento; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La pubblica scuola di commercio in Gorizia è istituita in Ente autonomo con personalità giuridica propria sotto vigilanza didattica ed amministrativa, del Ministero dell'economia nazionale ed è riordinata come Regia scuola media commerciale di secondo grado. La Regia scuola commerciale in Gorizia sarà governata con le norme in vigore per l'istruzione media commerciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-1

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Art. 1 Istituzione in Ente autonomo con personalita' giuridica della pubblica scuola di commercio in Gorizia. — Testo vigente | Portale Normativo