Art. 2
In vigore dal 13 dic 1923
Contribuiscono al mantenimento della Regia scuola commerciale in Gorizia:
il Ministero dell'economia nazionale con annue lire 100,000;
l'Amministrazione provinciale del Friuli con annue L. 20,000;
il comune di Gorizia con annue L. 16,000;
la Camera di commercio e industria di Gorizia con annue L. 4,000.
Oltre il contributo suindicato la Camera di commercio ed industria di Gorizia si obbliga di fornire alla scuola una sede adatta, e la provincia, il Comune e la Camera di commercio si obbligano di sostenere in proporzione dei propri contributi in danaro le spese occorrenti per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per tutti i servizi della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-2