Art. 2

In vigore dal 13 dic 1923
Contribuiscono al mantenimento della Regia scuola commerciale in Gorizia: il Ministero dell'economia nazionale con annue lire 100,000; l'Amministrazione provinciale del Friuli con annue L. 20,000; il comune di Gorizia con annue L. 16,000; la Camera di commercio e industria di Gorizia con annue L. 4,000. Oltre il contributo suindicato la Camera di commercio ed industria di Gorizia si obbliga di fornire alla scuola una sede adatta, e la provincia, il Comune e la Camera di commercio si obbligano di sostenere in proporzione dei propri contributi in danaro le spese occorrenti per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per tutti i servizi della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo