Art. 7

In vigore dal 13 dic 1923
Limitatamente ai posti in organico saranno confermati nel ruolo della Regia scuola commerciale gli insegnanti effettivi finora a carico del curatorio che prestano servizio nella pubblica scuola di commercio in Gorizia. Nello stesso modo sarà provveduto per il personale di segreteria e di servizio. Il personale confermato in servizio avrà il trattamento economico e giuridico fissato dal R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185, riguardante l'assimilazione del personale delle scuole delle nuove provincie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-7

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