Art. 6

In vigore dal 13 dic 1923
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale per l'esercizio 1923-924 e per gli esercizi successivi della somma necessaria per il pagamento del contributo da parte dello Stato stabilito all'. Sarà inoltre iscritta con decreto del Ministro per le finanze nel capitolo stesso la somma di L. 10,000 per far fronte al pagamento degli aumenti periodici al personale in applicazione della legge 7 aprile 1921, n. 439.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-6

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