Art. 4
In vigore dal 13 dic 1923
Per curare il riordinamento per la scuola potrà essere nominato con decreto Reale un Regio commissario che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione composto come dall'articolo precedente. Nel decreto di nomina saranno definiti i poteri del Regio commissario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-4