Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 dic 1923
Il Consiglio di amministrazione della Regia scuola commerciale in Gorizia si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di un delegato per ciascuno dell'Amministrazione provinciale del Friuli, del comune di Gorizia e della Camera di commercio e industria di Gorizia. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio di amministrazione quegli altri Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 10,000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2461#art-3