Testo completo della Convenzione

Art. 30

In vigore dal 26 nov 1924
Il Governo italiano consente che in un primo tempo il cavo telegrafico sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, di cui all' della presente Convenzione, abbia in comune col cavo Italia-Azzorre il tratto di cavo Anzio-Malaga, e ciò fino a quando il traffico giornaliero su tale tratto di cavo si mantenga inferiore alle trenta mila parole al giorno, ovvero la densità del traffico nelle ore di più intenso lavoro non determini sensibile ritardo nel corso dei telegrammi. Quando il Ministero delle Poste e dei Telegrafi notifichi alla Compagnia essersi verificata una delle due condizioni suddette, la Compagnia medesima, entro un anno da tale notificazione, dovrà provvedere alla posa di un secondo tratto di cavo fra Malaga ed Anzio ad uso esclusivo del traffico cori l'America del Sud. In caso di ritardo nella posa ed attivazione del detto cavo saranno applicate le penalità di cui al secondo comma dell' della presente Convenzione. Se poi la posa ed attivazione del nuovo cavo non avvenisse entro diciotto mesi dalla notificazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma dell' sopra indicato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-30

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