Art. 1

In vigore dal 27 apr 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 20 agosto 1921 n. 1133; Visto il R. Decreto Legge 7 dicembre 1922, n. 1751; Visto il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, ed interim per gli Affari Esteri e con i Ministri delle Finanze e della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata addì 5 febbraio 1923 tra il Governo Italiano e la Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici sottomarini e con la quale - in virtù della facoltà concessa al Governo col R. Decreto 7 dicembre 1922, n. 1751 - vengono apportate modificazioni ed aggiunte alla precedente Convenzione 12 settembre 1921 approvata e resa esecutiva con R. Decreto 29 settembre 1921, n. 2021. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. COLONNA DI CESARÒ. DE STEFANI. THAON DI REVEL. Visto: il Guardasigilli OVIGLIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-rd-1

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