Art. 1
In vigore dal 27 apr 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 agosto 1921 n. 1133;
Visto il R. Decreto Legge 7 dicembre 1922, n. 1751;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, ed interim per gli Affari Esteri e con i Ministri delle Finanze e della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata addì 5 febbraio 1923 tra il Governo Italiano e la Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici sottomarini e con la quale - in virtù della facoltà concessa al Governo col R. Decreto 7 dicembre 1922, n. 1751 - vengono apportate modificazioni ed aggiunte alla precedente Convenzione 12 settembre 1921 approvata e resa esecutiva con R.
Decreto 29 settembre 1921, n. 2021.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.
DE STEFANI.
THAON DI REVEL.
Visto: il Guardasigilli OVIGLIO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-rd-1