Art. 6

In vigore dal 1 feb 1923
Il personale contemplato dal presente decreto potrà ricevere compensi o indennità, per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze. Il personale medesimo non potrà far parte di alcun Consiglio, Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal Ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;126#art-6

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