Art. 6
In vigore dal 1 feb 1923
Il personale contemplato dal presente decreto potrà ricevere compensi o indennità, per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Il personale medesimo non potrà far parte di alcun Consiglio, Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal Ministro delle finanze.
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