Art. 4

In vigore dal 1 feb 1923
Il Ministro delle finanze, ogni volta che lo creda opportuno, convocherà il Consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 193 del regolamento sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, affinché prenda in esame la situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio o avvisi ai provvedimenti che si rendesse necessario di adottare allo scopo di evitare eccedenze d'impegni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;126#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo