Art. 4
In vigore dal 1 feb 1923
Il Ministro delle finanze, ogni volta che lo creda opportuno, convocherà il Consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 193 del regolamento sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, affinché prenda in esame la situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio o avvisi ai provvedimenti che si rendesse necessario di adottare allo scopo di evitare eccedenze d'impegni.
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