Art. 3

In vigore dal 1 feb 1923
Il personale dei ruoli centrali di ragioneria che trovasi addetto, con qualsiasi incarico o attribuzione, ad uffici estranei, dovrà prendere servizio presso la rispettiva ragioneria entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto. Potranno eccezionalmente essere mantenuti nelle attuali funzioni, previo consenso del Ministro delle finanze, e nei limiti dello stretto necessario, gli impiegati di ragioneria addetti ad uffici transitori dipendenti dalla guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;126#art-3

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