Art. 8
In vigore dal 1 feb 1923
Con decreti del Ministro dalle finanze sarà provveduto al trasporto dei fondi dagli stati di previsione dei singoli Ministeri a quello del Ministero delle finanze, in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° febbraio 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DE STEFANI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
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