Art. 5
In vigore dal 1 feb 1923
Nulla è innovato per quanto concerne i rapporti fra le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria provinciali della medesima Amministrazione.
Rimangono inoltre in vigore tutte le disposizioni relative al funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali non contrarie al presento decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;126#art-5