Art. 1

In vigore dal 1 feb 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio del ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri e del Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato o decretiamo: . Gli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali cessano di appartenere alle Amministrazioni stesse e sono trasferiti alla dipendenza diretta del Ministero delle finanze. Il personale di ragioneria delle dette Amministrazioni, nonché, quello della altre categorie in servizio al 1° gennaio 1923 presso le Ragionerie centrali, farà passaggio nei ruoli di ragioneria, d'ordine e subalterno del Ministero delle finanze. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno stabilite, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, le norme per l'attuazione degli indicati passaggi di ruolo, con riguardo anche alle attuali carriere dei singoli personali. Fino a quando detti passaggi non siano avvenuti, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni sarà continuato a carico dei bilanci dell'Amministrazione alla quale il personale attualmente appartiene e ogni provvedimento concernente il Personale stesso sarà adottato dalla Amministrazione rispettiva, previo accordo col Ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;126#art-1

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