Art. 2

In vigore dal 1 feb 1923
Le ragionerie delle Amministrazioni centrali compileranno gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, da trasmettersi al Ministro delle finanze, ed eseguiranno qualunque altro incarico venisse loro affidato dai rispettivi Ministri. I provvedimenti di qualsiasi natura, dai quali derivino variazioni nelle entrate e nelle spese, debbono essere inviati al Ministero delle finanze, poi tramite delle ragionerie centrali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;126#art-2

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