Convenzione

Art. 9

In vigore dal 11 feb 1922
La Compagnia applicherà ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo, del 10-22 luglio 1875, e del regolamento di servizio (revisione di Lisbona), ovvero di quegli atti internazionali che venissero a sostituire la Convenzione e regolamenti suddetti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-9

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