Convenzione
Art. 11
In vigore dal 11 feb 1922
I telegrammi di Stato spediti da autorità italiane della madre patria, delle colonie e da quelle residenti negli Stati dell'America del Sud godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria non inferiore al 50%.
Detti telegrammi godranno inoltre delle riduzioni pili elevate che la Compagnia accordasse ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-11