Convenzione
Art. 10
In vigore dal 11 feb 1922
Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia od in transito per l'Italia, ed i paesi che saranno serviti dal cavo, verranno fissate ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione telegrafica. Per i paesi del regime curodeo dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle della via meno costosa; per l'America dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle delle altre vie telegrafiche già esistenti, costituite da cavi sottomarini, che sono o saranno le meno costose.
Le quote italiane di tassa per i telegrammi suddetti saranno quelle risultanti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione di Lisbona), dalle modificazioni successivamente adottate dall'Amministrazione telegrafica, ovvero dall'atto internazionale che sostituirà nel seguito il regolamento di Lisbona suddetto.
Le tariffe saranno espresse in franchi-oro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-10