Convenzione
Art. 6
In vigore dal 11 feb 1922
Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero sorgere fra la Compagnia ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione. Agli eventuali guasti che potessero verificarsi nel cavo dovrà provvedere la Compagnia, che resta l'unica responsabile della buona conservazione del cavo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-6