Convenzione

Art. 5

In vigore dal 11 feb 1922
La Compagnia sarà sottoposta a tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni che potranno esservi introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare la Compagnia dovrà mettere in opera al punto d'approdo del cavo i ripari e meccanismi tecnici che saranno ritenuti necessari dall'Amministrazione telegrafica. Detti ripari e meccanismi non dovranno essere di inciampo o pregiudizio alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-5

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