Convenzione
Art. 1
In vigore dal 11 feb 1922
Convenzione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino, fra l'Italia e l'America del sud e di altro cavo fra l'Italia e la Grecia.
.
La Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima, con sede in Roma, con capitale sociale di lire un milione, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le isole Canarie e del Capo Verde.
La Compagnia s'impegna di ottenere dai Governi esteri interessati i permessi necessari per gli approdi del cavo e per l'esercizio degli uffici a cui farà capo il cavo predetto.
Il Governo italiano s'impegna da parte sua ad appoggiare presso i Governi spagnolo e portoghese le domande della Compagnia, ai fini suddetti.
La Compagnia s'impegna di mantenere il cavo in perfette condizioni di funzionamento tecnico e di esercitarlo in modo da assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerità d'inoltro non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa, per le altre vie telegrafiche per cavo.
La Compagnia s'impegna anche di prendere gli impegni necessari con i Governi esteri interessati, per assicurare l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia, trasmessi per il cavo, come pure per assicurare l'inoltro per il cavo dei telegrammi originari dal Sud America e da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-1