Convenzione
Art. 12
In vigore dal 11 feb 1922
Per la durata della presente Convenzione l'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il caso italiano, oltre i telegrammi che porteranno l'indicazione della via di detto cavo, tutti i telegrammi in partenza dall'Italia per l'America del Sud, ed eventualmente per le isole Canarie e per le isole del Capo Verde, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire, e purchè la rapidità di trasmissione per il cavo italiano non sia inferiore a quella delle altre vie esistenti.
Inoltre se la potenzialità del cavo lo consentirà l'Amministrazione telegrafica italiana potrà inoltrare per il cavo stesso anche la corrispondenza per la Spagna ed in transito per la Spagna.
L'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il cavo italiano anche i telegrammi di transito per l'Italia diretti all'America del Sud, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire purchè, oltre le condizioni di rapidità sopra specificate, la tariffa del cavo italiano non sia superiore a quella della via meno costosa per ciascuna destinazione.
La Compagnia inoltrerà per il cavo tutti i telegrammi per l'Italia e paesi al di là, che potrà raccogliere in America, nella Spagna ed in altri Stati Europei.
La Compagnia è autorizzata ad utilizzare il cavo italiano anche per lo scambio del traffico telegrafico fra la Spagna, o in transito per la Spagna, e l'America del Sud, come pure per lo scambio del traffico fra gli Stati dell'America del Sud. Però tale traffico non deve essere di ostacolo al regolare e rapido inoltro della corrispondenza dell'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud, e viceversa.
La Compagnia s'impegna perciò a posare nuove sezioni di cavi, fra i punti ove la intensità di tale traffico ritardasse lo scambio della corrispondenza tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-12