Convenzione
Art. 14
In vigore dal 11 feb 1922
Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati per il Cavo saranno pagate trimestralmente in Roma.
Così pure la Compagnia dovrà pagare trimestralmente in Roma, all'Amministrazione telegrafica, le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto.
Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio, per le somme che fossero da pagarsi in oro, alla data del giorno dell'effettivo pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-14