Convenzione
Art. 19
In vigore dal 11 feb 1922
L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrispondenza fra l'Italia e l'America del Sud dovrà effettuarsi entro tre anni dalla data di approvazione della presente Convenzione.
In caso di ritardo dell'immersione del cavo o nell'attivazione del servizio la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore), una ammenda di L. 10,000 per ogni mese di ritardo.
Sarà corrisposto un premio di uguale misura per ogni mese di anticipo nell'attivazione del servizio dell'intero cavo.
Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore) la Convenzione potrà essere annullata per semplice decisione del Ministero delle poste e dei telegrafi. senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennità, ed il deposito di cui all' resterà acquisito al Governo italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-19