Convenzione

Art. 17

In vigore dal 11 feb 1922
A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, la Compagnia eseguirà il deposito di L. 200.000. Il deposito sarà effettuato in cartelle del debito pubblico dello Stato, al valore di borsa secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito da elevarsi ad un milione di lire entro un anno dalla data di approvazione della presente convenzione a termini dell'. Nel caso di inadempienza degli obbligi assunti con l'ari. 16 il Governo italiano sarà in facoltà di ritenere risoluta la presente Convenzione e d'incamerare senz'altro il deposito. È inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle cosi depositate. Sulla cauzione saranno detratte le ammende, di cui agli articoli seguenti, se non pagate diversamente. Allo spirare della Convenzione la cauzione sarà restituita alla Compagnia, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-17

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