Convenzione
Art. 21
In vigore dal 11 feb 1922
Il cavo si intenderà guasto e la Compagnia dovrà provvedere alla sua sollecita riparazione, quando venga a cessare di operare. ovvero quando il suo isolamento e la sua conducibilità siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.
Il guasto s'intenderà riparato quando le condizioni d'isolamento e di conducibilità del cavo permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-21