RegolamentoCapo III

Art. 58

In vigore dal 26 gen 1915
Qualora il notaro non abbia, nel termine indicato nell' della legge, adempiuto a quanto è prescritto nell' della legge stessa, e non abbia aperto lo studio nel luogo assegnatogli, la Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello ne informa il ministro di grazia e giustizia, che promuove il decreto Reale di decadenza, a norma di quanto dispongono gli della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-58

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